Descrizione
Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone unico mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sostituiscono pertanto i seguenti tributi (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 816):
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- canone ricognitorio.
É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il presupposto del canone è:
- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
In Comune di Montano Lucino …
I servizi sottoposti al pagamento del CUP sono i seguenti:
- occupazione suolo pubblico
- pubblicità temporanea
- Insegne pubblicitarie permanenti e pubblicità ricadenti in ambito SUAP
- passi carrabili
- manomissione suolo
ALLEGATI:
CUP - Conferma tariffe per l'anno 2024 - Scarica
CUP - Conferma tariffe per l'anno 2023 - Scarica
CUP - Conferma tariffe per l'anno 2022 - Scarica
CUP - Approvazione tariffe anno 2021 - Scarica
Tariffe applicate - Scarica
Regolamento Canone Unico Patrimoniale (modifiche anno 2022) - Scarica
Approfondimenti
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è così determinato:
- per l'occupazione di suolo pubblico (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 824) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione
- per la diffusione di messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 825) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Il versamento del canone verrà richiesto dal Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).
Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
La Legge 30/12/2021, n. 234, art. 1, com. 706 ha prorogato al 31 marzo 2022 l’esenzione dal versamento del canone unico previsto per le occupazioni su area pubblica o privata ad uso pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio con strutture amovibili come dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle seguenti attività:
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ossia ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi similari
- esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all’attività di trattenimento e svago quali sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari.
La legge proroga anche l’esonero fino al 30 giugno 2022 dal pagamento del canone unico per le occupazioni dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi.
L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica.07/09/2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali sia ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione. Ferma restando la competenza dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.