Chiedere la concessione, nulla osta o autorizzazione provvisoria di polizia idraulica

Descrizione

Chiedere la concessione, nulla osta o autorizzazione provvisoria di polizia idraulica

La gestione del demanio idrico è stato trasferito alle Regioni e agli enti locali così come previsto dal Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, art. 89. In particolare, sono stati trasferiti in particolare i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 e al Regio Decreto 09/12/1937, n. 2669, comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, se questi sono in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua. 

Regione Lombardia in particolare ha delegato ai Comuni le funzioni per adottare provvedimenti di polizia idraulica riguardanti il reticolo idrico minore (Legge regionale 05/01/2000, n. 1, art. 3, com. 114).

La concessione di polizia idraulica, il nulla osta idraulico e l'autorizzazione provvisoria di polizia idraulica sono titoli autorizzativi necessari per utilizzare o trasformare aree del demanio idrico o del suolo in fregio ai corpi idrici.

Approfondimenti

Laconcessione di polizia idraulica è l’atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali (Regio Decreto 25/07/1904, n. 523).

L'utilizzo di queste aree del demanio può essere di varia natura:

  • attraversamenti, parallelismi e percorrenze di aree demaniali (linee elettriche, tubazioni, ecc.)
  • coperture d’alveo, passerelle, ponti e sottopassi
  • scarichi in corso d'acqua
  • transiti arginali, rampe di collegamento e guadi
  • occupazione di aree demaniali. 

Si distinguono due tipologie di concessioni:

  • concessione con occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l’uso ricadono all'interno dell’area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell’alveo o la superficie degli argini o delle alzaie
  • concessione senza occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l’uso non toccano direttamente il perimetro dell’alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell’area demaniale (ad esempio attraversamenti in sub-alveo o aerei).

È preferibile che ogni concessione sia intestata a un solo soggetto concessionario.

Per la concessione è necessario versare un canone annuo determinato in base alla Deliberazione della Giunta regionale 31/10/2014, n. 10/2591, all. F.

La concessione:

  • può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza
  • può subire variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e sulla dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione o sulla quantificazione del canone. Queste modifiche possono avvenire su richiesta del concessionario e devono essere accolte dal concedente
  • ha carattere personale, pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Il privato non può mai sostituire a se stesso un altro soggetto o "sub concedere" a sua volta senza l’espresso consenso dell’amministrazione
  • decade in caso di:
    • modificazioni del soggetto concessionario, non preventivamente autorizzate dal concedente
    • diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzate dal concedente
    • omesso pagamento del canone annuale
    • inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti
  • può essere revocata dall'autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Il nulla osta idraulico è l'autorizzazione rilasciata per eseguire opere nella fascia di rispetto individuata, per i diversi corsi d’acqua, all'interno del documento di polizia idraulica adottato dai singoli Comuni.

Il nulla osta è, inoltre, rilasciato:

  • per formare difese radenti che non modifichino la geometria del corso d’acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell’alveo
  • per tutti gli interventi o usi occasionali che interessano l’area demaniale, ma che non generano interferenze significative con la stessa, per esempio manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba.

Per il nulla osta non occorre pagare il canone demaniale.

L'autorizzazione provvisoria di polizia idraulica è rilasciata, nei soli casi d'urgenza, per realizzare opere o interventi di rilevanza pubblica.

Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Occorre presentare una domanda di voltura quando subentra un nuovo intestatario alla concessione o nulla osta di polizia idraulica rilasciata.

Tutti gli obblighi connessi al titolo abilitativo sono trasferiti a carico del soggetto subentrante a partire dalla data di presentazione della comunicazione o notifica dell’atto di voltura. Il subentrante assume anche gli oneri di concessione per la parte eventualmente non corrisposta, incluse le penali per gli eventuali ritardi o per il mancato pagamento.

Se il concessionario rinuncia alla concessione:

  • sarà impossibile riattivarla, quindi si dovrà presentare una nuova istanza, per la quale sarà avviata una nuova istruttoria
  • la concessione perde di efficacia e non sarà più possibile alcuna volturazione 
  • se il concedente chiede di demolire le opere realizzate dal concessionario, egli deve provvedere a proprie spese 
  • il concessionario deve pagare i ratei mensili del canone dall'inizio dell’anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.